Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
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agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, da liberare a favore degli altri aventi diritto.
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8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.
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oneri in caso di mora.
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1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo
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2. In caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva
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2. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia
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un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
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sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
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2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la
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4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni
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, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di
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o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.
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2. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti a privilegio può, assunte sommarie
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sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
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sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
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1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari
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6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del
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3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le
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3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso
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caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il
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ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in
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caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
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in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari
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1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio
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dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella
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cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.
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da azioni o quote con diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di
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civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in
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Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla
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7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo
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3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di
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2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non
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3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di
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4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di
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quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ovvero dal Ministro
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decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari. 3. Nel caso dei
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successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria. 4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono